(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   Per   l'anno   2002  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'Art.
50,  comma  3,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive),  ed  in attuazione dell'Art. 4, comma 3-bis, della legge
16 novembre  2001,  n.  405 (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  18 settembre  2001,  n.  347,  recante interventi
urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria),  e' fissata nella misura
dell'1,4  per  cento  sul  reddito  complessivo  determinato  ai fini
dell'I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
di tale imposta.
    2.  La  maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi
determinati  ai fini dell'I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni
(euro 10.329,14).