(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'Art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), ed in attuazione dell'Art. 4, comma 3-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati ai fini dell'I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).